Obbligo comunicazione preventiva lavoratori autonomi occasionali

Obbligo comunicazione preventiva lavoratori autonomi occasionali

 

Download: Nota n. 29 dell’11 gennaio 2022 – Ispettorato del Lavoro 

 

In riferimento al nuovo obbligo previsto per i lavoratori autonomi occasionali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, ha fornito le prime indicazioni operative relativamente all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali e ha comunicato gli indirizzi mail degli Uffici territoriali a cui inoltrare le suddette comunicazioni.

Ci preme, in primo luogo, evidenziare come la nuova disposizione normativa sia stata introdotta allo specifico scopo di SVOLGERE UN’ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E DI CONTRASTO A FORME ELUSIVE NELL’UTILIZZO DELL’IMPIEGO DI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI.
A conferma di ciò nella circolare viene espressamente richiamato il presupposto giuridico cui ricondurre la verifica di genuinità di tali rapporti ovverosia l’art. 2222 cc, in base al quale sono lavoratori autonomi occasionali quei lavoratori che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Nel caso di specie caratterizzati dall’ulteriore requisito dell'”occasionalità”.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della presente nota, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022 compreso. Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della presente nota, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

L’obbligo di comunicazione che dovrete effettuare, all’ITL competente per territorio (presente nell’allegato), e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante mail (non pec), avente il seguente contenuto:
– dati del committente e del prestatore;
– luogo della prestazione;
– sintetica descrizione dell’attività;
– data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad  es.  1  giorno,  una  settimana,  un  mese).  Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia
compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
– ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

 


 

L’art. 13 della Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, legge di conversione del così detto “Decreto Fiscale”, con decorrenza dal 21 dicembre u.s., ha introdotto, tra l’altro, un nuovo obbligo a carico di soggetti che fanno ricorso, nell’ambito della propria organizzazione produttiva, a prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Detto obbligo si sostanzia in una preventiva comunicazione all’ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro) competente per territorio,  mediante sms (al numero 339-9942256) o posta elettronica, meglio se certificata, (da indirizzare ad esempio per la provincia di Firenze a ITL.Firenze@pec.ispettorato.gov.it), che dal punto di vista operativo risulta assimilata a quanto già previsto in materia di comunicazione preventiva per lavoratori intermittenti.

Per quanto sopra si ritiene che la predetta comunicazione debba necessariamente contenere :
– i dati identificativi del committente e del prestatore;
– la data di inizio e la data di fine della prestazione lavorativa.

Si sottolinea che in caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13, D.Lgs. 124/2004.

Rispetto a questa nuova previsione normativa siamo al momento fermi allo stretto dettato della norma ma si confida nell’emanazione di prossime circolari esplicative o di approfondimento dell’argomento da parte del Ministero del Lavoro e/o dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), di cui vi daremo poi tempestivamente conto.