ASSEGNO UNICO UNIVERSALE – tutte le istruzioni

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE – tutte le istruzioni

L’Inps spiega i presupposti, le modalità e i termini per la richiesta e la corresponsione del nuovo assegno unico universale per figli a carico; anche l’Agenzia delle Entrate interviene con importanti precisazioni

Con il 1° marzo va a completo regime la riforma fiscale avviata con decorrenza 1° gennaio scorso dalla legge di bilancio 2022 (art. comma 2-4 della legge n. 234/2021) e proseguita dal 1° marzo prossimo con il D.Lgs n. 230/2021 che ha introdotto l’assegno unico universale (cd. AUU).

L’effetto sul netto delle famiglie italiane sarà quindi il risultato della somma algebrica delle numerose modifiche apportate alla struttura dell’Irpef dalla legge n. 234/2021 (revisione degli scaglioni e delle aliquote Irpef, rideterminazione delle detrazioni di lavoro, modifiche alla disciplina del trattamento integrativo ex art. 1 DL n. 3/2020 ed abrogazione dell’ulteriore detrazione) e dell’erogazione da parte dell’Inps del nuovo assegno unico universale in sostituzione di una serie di abrogate misure (detrazioni per figli a carico under 21 anni, assegno nucleo familiare).

La variabilità dell’effetto dipende altresì dalla specifica situazione di ciascun nucleo familiare, vero beneficiario del nuovo sostegno economico, misurata dall’indicatore della situazione economica equivalente (cd ISEE) influenzato sia dal numero dei componenti il nucleo che dalla rispettiva situazione economica dello stesso, nella duplice componente reddituale e patrimoniale.

 

Il nucleo familiare e i figli a carico

In base alla definizione dell’art. 1 del D.Lgs. n. 230/2021, illustrata dall’Inps nella circolare n. 23/2022, le parole chiavi della disciplina dell’AUU sono nucleo familiare, figlio a carico ed ISEE, secondo le definizioni contenute nel DPCM n. 159/2013 regolamento attuativo della disciplina dell’ISEE (indicatore situazione economica equivalente).

Ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del dlgs n. 230/2021, il figlio a carico per il quale è possibile richiedere l’AUU è quello facente parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE.

Per il figlio neonato il diritto decorre dal settimo mese di gravidanza, anche se la domanda deve essere presentata dopo la nascita.

Per i figli maggiorenni a carico fino a 20 anni e 364 giorni è richiesta altresì dall’art. 2, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 230/2021, la sussistenza di una delle seguenti condizioni:

  • frequenza o iscrizione a specifici percorsi scolastici e di formazione professionale (scuola secondaria superiore, percorso di formazione professionale regionale finalizzato ad ottenere una Qualifica Professionale o il Diploma Professionale di Tecnico, percorsi di istruzione e formazione Tecnica Superiore cd IFTS, e gli Istituti Tecnici Superiori cd ITS), universitari (diploma di laurea);
  • essere titolare di un contratto di stage o di lavoro con reddito annuo inferiore a 8.000 euro (a tale proposito l’Inps nella circolare b. 23/2022 fa espresso riferimento ad un contratto di apprendistato ex Dlgs n. 81/2015, nonostante la norma si riferisca genericamente ad un contratto di lavoro);
  • svolgere il servizio civile universale;
  • essere disoccupato e risultare come tale registrato presso gli Uffici pubblici.

Queste condizioni non sono invece richieste in caso di figlio maggiorenne disabile (ai sensi dell’Allegato 3 del DPCM n.159/2013), per il quale si prescinde altresì dal requisito anagrafico.

Il vero beneficiario della nuova prestazione è il nucleo familiare, quale definito dall’articolo 3 del DPCM n. 159/2013, cioè dalla disciplina in materia di ISEE.

Si tratta di un concetto molto più ampio di quello applicato ai fini dell’Anf che comprende, ad esempio:

  • tutti i componenti la famiglia anagrafica (compreso il coniuge non separato e non divorziato che ha residenza diversa nonché quello iscritto iscritto all’Anagrafe Italiani residenti all’estero, cd Aire);
  • il figlio minore del genitore convivente;
  • il figlio maggiorenne convivente con i genitori;
  • il figlio maggiorenne non convivente, in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalla disciplina dell’Isee.

I figli maggiorenni se non conviventi, ai sensi dell’art. 3, c. 5, DPCM 159/2013 e dell’art. 2 c. 5, DL n. 4/2019, fanno parte del nucleo familiare se di età inferiore a 26 anni, se fiscalmente a carico dei genitori (reddito annuo non superiore ad € 2.840,51 elevato a € 4.000 fino a 24 anni), e se non è coniugato e non abbia figli (altrimenti costituisce un nucleo a sé stante).

Solo per i figli minori, fa parte del nucleo anche il genitore non coniugato e non convivente che abbia riconosciuto il figlio, purchè non si sia sposato con altro soggetto o non abbia avuto figli con altra persona, o non sia stato destinatario di un provvedimento di allontanamento/esclusione dalla potestà genitoriale, o eroghi assegni periodici di mantenimento (ex art. 7 DPCM n. 159/2013).

Costituiscono invece nuclei familiari distinti i coniugi, con diversa residenza anagrafica, separati o divorziati, o in presenza di provvedimento di allontanamento o di esclusione della potestà genitoriale o di abbandono del coniuge.

In caso di affidamento di minore, se trattasi di affidamento preaodottivo il minore fa parte del nucleo del genitore affidatario, mentre in caso di affidamento temporaneo il minore costituisce reddito a sé stante (con proprio ISEE), a meno che il genitore affidatario non lo inserisca nel proprio nucleo familiare.

La composizione del nucleo familiare è attestata dall’ISEE o in mancanza di ISEE autodichiarata dal soggetto richiedente all’interno della domanda dell’assegno Unico universale, dove è richiesto di indicare se entrambi i genitori sono conviventi con il figlio, o non conviventi in quanto separati/divorziati o se il nucleo del figlio comprende un solo genitore (vedi estratto della domanda di AUU).

ISEE

L’Isee da considerare ai fini dell’AUU è quello del nucleo a cui appartiene il figlio/figli per i quali la prestazione è resa.

Questa regola vale anche in caso di genitori separati/divorziati non conviventi, ma esercenti la potestà genitoriale.

L’ISEE è la componente che maggiormente incide (insieme al numero dei componenti del nucleo) sulla variabilità dell’importo dell’assegno, in quanto dipende dalla situazione economica del nucleo, che è formata da una componente reddituale (somma dei redditi dei componenti il nucleo) e da una componente patrimoniale (ad es. giacenza media dei depositi bancari, proprietà di immobili, investimenti finanziari, ecc).

Ai fini del calcolo dell’ISEE, che può essere richiesto all’Inps o ad un patronato, l’Istituto previdenziale ha reso disponibile sul proprio sito un simulatore.

L’Isee da allegare deve essere quello in corso di validità al 2022, fermo restando l’obbligo di comunicare tutte le variazioni che potrebbero incidere sulla relativa quantificazione (es. figlio che si sposa ed esce dal nucleo familiare).

Solo per questo primo anno l’ISEE potrà essere fornito anche in un secondo momento e cioè fino al 30 giugno 2022, con riconoscimento nella mensilità di luglio 2022 dei relativi arretrati decorrenti da marzo scorso.

È consentito richiedere l’assegno unico anche senza presentare l’ISEE, nel qual caso ai genitori spetta la misura minima dell’assegno pari a 50 euro mensili in caso di figlio minore e 25 euro in caso di figlio maggiorenne.

 

I soggetti richiedenti ed i relativi requisiti

La domanda all’Inps può essere presentata ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 230/2021:

  • da uno dei due genitori esercenti la potestà genitoriale (anche se non facente parte del nucleo familiare ed anche se non convivente);
  • dal genitore affidatario o dal tutore (del minore o del genitore);
  • dal figlio maggiorenne (per la quota di AUU di sua spettanza).

Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e domicilio indicati nell’art. 3 comma 1 del Dlgs n. 230/2021, rispetto ai quali l’Inps nella circolare n. 23/2021 ha precisato che sono da ricomprendere anche gli apolidi e rifugiati politici (equiparati ai cittadini italiani), i titolari di Carta Blu (Lavoratori altamente qualificati), i lavoratori di Marocco/Algeria e Tunisia (in virtù di speciali accordo euromediterranei), i lavoratori autonomi extraUe titolari di permesso di soggiorno durata superiore a 6 mesi, nonché i familiari di cittadini extra Ue titolari di un permesso di ricongiungimento familiare.

Con riferimento al requisito del pagamento dell’Irpef in Italia, l’Inps ha chiarito che il riferimento è ad un’imposta dovuta calcolata al lordo degli oneri deducibili (che dovrebbe più tecnicamente intendersi, imposta calcolata su un reddito determinato al lordo degli oneri deducibili) nonché delle detrazioni eventualmente spettanti.

Poiché il requisito della residenza e quello del pagamento di Irpef in Italia devono esistere congiuntamente, formalmente dovrebbe essere escluso dall’assegno Unico il residente all’estero soggetto al pagamento delle imposte in Italia.

L’Istituto precisa altresì che è ancora in fase di approfondimento la questione relativa alla possibilità di estendere il diritto all’assegno Unico ad un soggetto che non risiede in Italia ma in un paese con cui vigono accordi di sicurezza sociale con l’Italia, tra i quali quelli comunitari.

Nella circolare n. 23/2022, così come in alcune Faq pubblicate, l’Inps puntualizza altresì che il richiedente la prestazione potrebbe non appartenere al nucleo del figlio per il quale l’assegno è richiesto (ad esempio perché coniuge separato o divorziato non convivente), in quanto ai fini della presentazione della domanda l’articolo 6 del D.Lgs. n. 230/2021 non richiede il requisito della convivenza con il figlio beneficiario ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 230/2021.

Anche laddove il pagamento dell’assegno unico avvenga in modalità ripartita tra i due genitori, la domanda da presentare è sempre unica, eventualmente integrata in un secondo momento dall’altro genitore non richiedente. In mancanza di accordo tra i due genitori, il richiedente indicherà nella domanda l’opzione per il pagamento ripartito, mentre l’altro genitore non richiedente potrà autonomamente, cioè con la propria Spid, completare quella domanda inserendo le modalità di pagamento prescelte.

Anche il figlio maggiorenne può presentare un’autonoma richiesta di AUU per la propria quota di spettanza, cioè quella desumibile, in funzione sempre dell’importo dell’ISEE del nucleo a cui appartiene, dalla colonna 2 della tabella 1 allegata al Dlgs n. 230/2021.

Qualora il figlio maggiorenne non sia convivente con il nucleo, deve essere di età inferiore a 26 anni, fiscalmente a carico dei genitori (reddito annuo non superiore ad € 2.840,51 elevato a € 4.000 fino a 24 anni), e non deve essere coniugato ed avere figli (altrimenti costituisce un nucleo a sé stante).

Questi requisiti non sono invece richiesti per i figli orfani di entrambi i genitori (che comunque non dovranno aver compiuto i 21 anni e dovranno trovarsi in una delle condizioni dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 230/2021), in quanto questi presenteranno la domanda per sé medesimi.

La domanda può altresì essere presentata, puntualizza l’Inps nella circolare n. 23/2022, anche dai nonni per i nipoti, ma solo se esiste un provvedimento di affido o in caso di collocamento o accasamento etero familiare, in quanto equiparati all’affidamento.

La domanda è presentata direttamente dal richiedente munito di Spid, o attraverso il contact center dell’Inps o avvalendosi di un patronato.

 

I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUU

L’AUU è richiesto per un anno, decorrente dal 1° marzo al 28 febbraio (dell’anno successivo)

  • per l’annualità marzo 2022-febbraio 2023 la domanda poteva essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022;
  • in via eccezionale, in sede di prima applicazione, la domanda può essere presentata entro il 30.6.2022 con diritto a percepire anche gli arretrati da marzo 2022;
  • a regime cioè dal 1° luglio 2022, l’AUU decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è determinato sulla base dell’ISEE al momento della domanda (art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 230/2021).

 

La determinazione dell’assegno

L’importo mensile dell’Assegno unico e universale è determinato ai sensi dell’art. 4 del dlgs n. 230/2021 da:

1) Un valore base differenziato in base all’ ISEE eventualmente presentato, nonché all’età o all’eventuale stato di disabilità del figlio:

  • per figlio minore: da un massimo di 175 euro (ISEE fino a 15.000 €) ad un minimo di 50 euro (ISEE = 40.000 o assenza di ISEEE);
  • per figlio maggiorenne under 21 anni: da un massimo di 85 euro (ISEE fino a 15.000 €) ad un minimo di 25 euro (ISEE = 40.000 o in assenza di ISEE);
  • per figlio disabile da 21 anni: da un massimo di 85 euro (ISEE fino a 15.000 €) ad un minimo di 25 euro (ISEE = 40.000 o in assenza di ISEE).

In assenza di ISEE si applica il valore minimo di euro 50 per figlio minorenne ed euro 25 per figlio maggiorenne.

Si ricorda ai fini della disabilità occorre applicare la definizione valida ai fini della disciplina dell’ISEE ed in particolare riferirsi all’elenco delle diverse situazioni di disabilità contenuto nell’Allegato 3 del DPCM n. 159/2013, differenziate a loro volta in tre livelli di gravità (media, grave e non autosufficiente).

2) Una maggiorazione che si aggiunge all’importo base (per singolo figlio), applicabile in presenza di una delle seguenti condizioni:

  • dal 3° figlio, di importo compreso tra un massimo di € 85 (ISEE fino a 15.000 €) fino ad un minimo di € 15 (ISEE > 40.000 €);
  • per figlio minore disabile, con maggiorazione differenziata in funzione del livello di disabilità media (€ 85), grave (€ 95), non autosufficienza (€ 105);
  • per figlio maggiore disabile da 18 a 20 anni e 364 giorni: € 80;
  • madri di età inferiore a 21 anni di età: € 20;
  • entrambi genitori titolari di reddito da lavoro (dipendente e assimilato, pensione, autonomo, d’impresa, compreso i redditi da attività sportive professionistiche non occasionali e le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace ed ai viceprocuratori onorari): € 30 per ISEE fino a 15.000 €, fino ad annullarsi per ISEE di 40.000 €;
  • nuclei con almeno 4 figli: € 100 (applicabile per nucleo).

Tutti gli importi dell’assegno unico, sia quello base che quello delle maggiorazioni, differenziati in funzione dell’ISEE, sono contenuti nella tabella 1 allegata al dlgs n. 230/2021, ma sono oggetto di adeguamento annuale in base all’indice del costo della vita.

 

SPECIALE MAGGIORAZIONE COMPENSATIVA

Solo per il primo triennio 2022-2024 (e quindi per assegno erogabile fino al 28.2.2025), l’articolo 5 del dlgs n. 230/2021 prevede il riconoscimento di una speciale maggiorazione compensativa per i nuclei con ISEE non superiore a 25.000 euro, che nell’anno 2021 siano stati percettori della prestazione dell’assegno nucleo familiare.

Tale maggiorazione è applicabile solo nel caso in cui l’importo dell’assegno unico dovesse risultare inferiore rispetto alla somma degli altri vecchi benefici ricevuti dal nucleo fino al 28.2.2022, e cioè la detrazioni per figli dai 21 anni in su e l’assegno nucleo familiare.

Come spiegato dall’Inps nella circolare n. 23/2022, la maggiorazione è determinata sommando la cd. componente familiare (tabelle A e B allegate al D.Lgs. n. 230/2021, corrispondente alle teoriche detrazioni per figli perse) alla cd. componente fiscale (tabelle C e D allegate al D.Lgs. n. 230/2021, corrispondente ai teorici valori degli Anf) dei precedenti benefici, e confrontando poi tale somma con l’importo dell’assegno unico universale spettante in base alla tabella 1 allegata al D.Lgs. n. 230/2021.

Laddove tale differenza fosse positiva, l’Inps riconosce una maggiorazione di pari importo, che compensa la perdita derivante dal passaggio dalle vecchie misure all’assegno unico universale che le sostituisce.

(Vecchie detrazioni per figli + vecchi ANF teorici) – Assegno Unico Universale = MAGGIORAZIONE A COMPENSAZIONE

La maggiorazione deve essere richiesta all’interno della domanda compilando l’apposita seguente sezione.

ESEMPIO tratto dalla circolare Inps n. 23/2022

Ipotesi: nucleo con due genitori e due figli minori con componente reddituale dell’ISEE di euro 25.000 (di cui € 15.000 è il reddito del primo genitore e € 10.000 il reddito del secondo).
In funzione dei redditi complessivi di ciascuno dei due genitori, la cd componente familiare (Anf teorico) è stimato in base alla tabella A (allegata al dlgs n. 230/21) in euro 164,08 mensili.
La cd componente fiscale invece (corrispondente alle teoriche detrazioni fiscali per i figli minori a /carico) è stimata in base alla tabella C in un valore annuo complessivo pari ad euro 1.261,87 (803,07+458,8), che corrisponde ad un importo mensile di euro 105,15 (euro 1.261,87/12).
L’importo mensile dell’assegno unico universale determinato in base alla tabella 1 (allegata al dlgs n. 230/21) corrisponde ad euro 225.

Confrontando l’importo complessivo dei vecchi benefici (euro 164,08 + euro 105,15= euro 269,23) con quello dell’assegno unico universale (euro 225), risulta una differenza pari ad euro 44,23.

(euro 164,08 + euro 105,15) – euro 225 = euro 44,23 a titolo di maggiorazione transitoria


L’importo corrispondente a tale differenza sarà erogato dall’Inps sommandolo a quello dell’assegno base, che diventerà pari ad euro 244,23 (euro 225+ euro 44,23 = euro 244,23).

Questa sorta di clausola di salvaguardia ha però una validità limitata e differenziata nel tempo:

  • l’importo è riconosciuto in misura pari al 100% per il primo anno (marzo 2022-febbraio 2023);
  • l’importo è riconosciuto in misura ridotta ai 2/3 per il secondo anno (marzo 2023-febbraio 2024);
  • l’importo è riconosciuto in misura ridotta ad 1/3 per il terzo anno (marzo 2024-febbraio 2025).

 

Il pagamento dell’Assegno unico universale

Le regole per il pagamento della prestazione sembrano molto semplici ed informali, in quanto è il genitore (o tutore) che presenta l’istanza che all’interno della stessa richiede l’integrale pagamento per sé, o il pagamento ripartito al 50% con l’altro genitore.

 

Sempre all’interno della domanda il richiedente deve indicare i dati bancari propri ed eventualmente dell’altro genitore (si veda l’estratto della domanda), salvo sempre la possibilità di quest’ultimo di intervenire successivamente sulla domanda comunicando i propri dati.

In caso di affido esclusivo la regola generale prevede l’integrale pagamento al genitore affidatario, che dovrà flaggare l’apposito campo, ma sono fatti salvi accordi diversi tra i genitori per la ripartizione al 50%.

Il pagamento è effettuato dall’Inps secondo le modalità di pagamento prescelte e cioè mediante accredito su conto corrente bancario o postale, carta prepagata, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato, su un c/c indicato che deve essere obbligatoriamente intestato o cointestato al richiedente.

L’assegno annuale è erogato in rata di importo costante da febbraio a marzo dell’anno successivo, calcolate in base all’ISEE valido al momento della presentazione della domanda, con possibilità di conguaglio nelle mensilità di gennaio e febbraio dell’anno successivo sulla base dell’ISEE al 31.12 dell’anno precedente (a gennaio e febbraio 2023 le rate potrebbero essere conguagliate sulla base dell’ISEE valido al 31.12.2022).

 

I TERMINI DI PAGAMENTO DELL’AUU (FAQ INPS)

L’AUU è erogato dall’Inps in base alle seguenti scadenze:

  • dalla seconda metà di marzo: in caso di presentazione entro il 28.2.2022;
  • alla fine del mese successivo alla presentazione della domanda (con arretrati da marzo 2022), in caso di presentazione della domanda tra il 1.3.2022 e fino al 30.6.2022;
  • nel mese di luglio 2022, con riferimento al conguaglio degli arretrati a seguito di ISEE presentato successivamente e comunque entro il 30.6.2022;
  • a regime, cioè dal 1° luglio 2022 si applica la regola ordinaria, secondo la quale la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, senza diritto ad arretrati ed è erogata dall’Inps entro 60 giorni dalla domanda.

 

Le misure riconosciute dal sostituto che sopravvivono all’Assegno unico universale

Dal 1° marzo in busta paga rimarranno solo le detrazioni per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni, oltre a quelle per coniuge a carico e per gli altri familiari a carico dell’art. 433 cod. civ.

L’unico caso in cui le detrazioni per figli potrebbero essere cumulate con l’assegno unico universale è quello dei figli disabili, in quanto l’assegno unico è riconosciuto a prescindere dall’età e, come precisato dall’Inps nella circolare n. 23/2022 nonché dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 4 del 18 febbraio 2022, in commento, i due benefici sono cumulabili. Pertanto per i soli figli disabili di età pari o superiore 21 anni da marzo 2022 i genitori avranno congiuntamente diritto sia alla detrazione per figlio riconosciuta dal datore di lavoro in busta paga, che all’assegno unico universale erogato direttamente dall’Inps. Per i figli under 21 anni, non disabili, e fiscalmente a carico le detrazioni saranno riconosciute solo per i primi due mesi del 2022, in misura pari a 2/12, salvo sempre il conguaglio di fine anno o fine rapporto.

Da marzo dovrebbero cambiare anche le regole di determinazione delle detrazioni per i figli di età pari o superiore a 21 anni fiscalmente a carico ex art. 12 del Tuir, in quanto i figli beneficiari dell’Assegno Unico Universale escono dalla formula di calcolo delle detrazioni dei figli (maggiorazione di 15.000 euro da aggiungere a numeratore ed al denominatore della formula di calcolo per ciascun figlio superiore al primo), con conseguente diversa determinazione dell’importo spettante. Tale modifica non è però stata oggetto di approfondimento da parte dell’Agenzia delle Entrate nella recente circolare n. 4/2022, in cui ha fornito i primi chiarimenti sugli interventi effettuati con riferimento alle detrazioni per figli ex art. 12 del Tuir. Il calcolo della detrazione per figlio a carico potrebbe anche cambiare per effetto dell’abrogazione delle specifiche maggiorazioni delle detrazioni per figli a carico di cui all’art. 12 del Tuir (per ciascun figlio a partire dal terzo, per figlio disabile, per figlio con meno di tre anni nonché la speciale detrazione per famiglie numerose con almeno 4 figli), tutte sostituite dall’assegno unico universale e dalle relative maggiorazioni.

Poiché l’AUU sostituisce anche l’assegno nucleo familiare per nuclei con almeno un figlio o per nuclei orfanili, dal 1° marzo questa prestazione non sarà più erogata in busta paga da parte del datore di lavoro per conto dell’Inps.

Al contrario i datori di lavoro continueranno invece ad erogare gli assegni nucleo familiare in favore dei nuclei senza figli con entrambi i coniugi o monoparentali, con almeno un altro componente (fratello/sorella/nipote) inabile o non  inabile, situazioni comunque poco frequenti