Divieto di licenziamento / Ticket licenziamento il neopadre si dimette dopo aver fruito del congedo

Divieto di licenziamento / Ticket licenziamento il neopadre si dimette dopo aver fruito del congedo

Prima dell’entrata in vigore de D.Lgs. 105/2022, la tutela del divieto di licenziamento a favore del padre lavoratore era prevista solo in caso di fruizione del congedo di paternità “in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”.

Con la modifica apportata al comma 7 dell’art. 54 del D.Lgs. 151/2001, il divieto di licenziamento si estende anche al lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità cui all’articolo 27-bis del medesimo Testo Unico, per tutta la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino. Ne consegue dunque che, anche in caso di dimissioni durante il citato periodo protetto scatta automaticamente, a favore del padre, il diritto alla percezione della NASpI.

Quindi, a seguito dell’introduzione delle modifiche al congedo di paternità, il divieto di licenziamento di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 151/2001 trova applicazione anche nei confronti del padre lavoratore nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia fruito degli istituti di cui agli artt. 27-bis (congedo di paternità obbligatorio) e 28 (congedo di paternità alternativo) e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.

Ovvero in caso di dimissioni del lavoratore padre assunto a tempo indeterminato che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio o alternativo, purché presentate entro un anno di età del figlio, è dovuto il ticket di licenziamento e, quindi al padre lavoratore dimissionario che fruisce di un congedo di paternità spettano, in base al comma 2 dell’articolo 55 del Dlgs 1515/2001 le medesime tutele legali e contrattuali previste dal comma 1 per le lavoratrici madri, e cioè l’indennità sostitutiva del preavviso nonché la Naspi (oltre all’esonero del preavviso, ma a prescindere dall’utilizzo del congedo).


Congedo di paternità
L’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001, introdotto dall’art. 2, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 105/2022, disciplina il “congedo di paternità obbligatorio”, riconosciuto al padre lavoratore dipendente per un periodo di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo) e con corresponsione di una indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione (v. art. 29, D.Lgs. n. 151/2001). Le giornate di congedo non sono frazionabili a ore e possono essere utilizzate anche in via non continuativa nell’arco temporale intercorrente tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 5 mesi successivi.

Congedo di paternità alternativo
Le nuove disposizioni confermano il contenuto dell’art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 relativo alle tutele ed alle garanzie concernenti il congedo di paternità riconosciuto al padre in sostituzione della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi, ora rubricato “congedo di paternità alternativo” (cfr. art. 2, comma 1 lett. d), D.Lgs. n. 105/2022).