CORONAVIRUS

ASSENZE DEI LAVORATORI PER COVID – Come gestirle e quali i costi per le aziende

Sono numerose le problematiche che i datori di lavoro stanno affrontando nell’inquadrare e gestire correttamente le assenze dei lavoratori causate e legate all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Parliamo delle assenze dovute alla quarantena amministrativa attraverso la chiusura di una zona particolarmente contagiosa piuttosto che le assenze imposte da quarantena “scolastica” dei figli minori di 16 anni, o anche dalla quarantena sanitaria ordinata dall’ ASL e/o ATS, sino ad arrivare all’assenza legittimata dal decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020) qualora il lavoratore abbia un figlio iscritto in una scuola secondaria di primo grado in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza oppure, dover gestire una quarantena volontaria da parte del lavoratore che, per paura di contrarre il virus, è rimasto a casa ritenendo di aver ragione e comportando non pochi problemi all’azienda.

A fronte di quanto sopra sono pertanto numerose le criticità che i datori di lavoro hanno dovuto affrontare nel capire quale procedura corretta era da eseguire, criticità poi acuite anche dalla totale mancanza di chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro che non ha ancora fornito le precisazioni operative sulla gestione delle nuove tipologie di assenze.

In considerazione di tutto ciò abbiamo analizzato le casistiche che ogni datore di lavoro potrebbe trovarsi ad affrontare, e cioè:

1) la tipologia dell’assenza;
2) il costo per l’azienda;
3) la valutazione della tipologia di assenza e se la stessa possa essere considerata malattia e come tale rientrare nel comporto;
4) le possibili attività che il lavoratore può/potrebbe svolgere durante il periodo di assenza dal luogo di lavoro.

Le informazioni presenti nella seguente tabella si basano solo ed unicamente sulle disposizioni di legge, sulle circolari emanate dall’ INPS e sulla interpretazione letterale della normativa di riferimento.
Peraltro considerato la situazione epidemiologica sul territorio toscano, con la
presente si trasmettono anche le linee guida per la gestione di un caso positivo in azienda, aggiornate alle ultime disposizioni nazionali e regionali, al fine di fornire supporto ed assistenza alle Aziende, nell’emergenza legata alla diffusione COVID-19, in applicazione dell’art.10 del D. Lgs. 81/2008.

Download:

Scheda riassuntiva gestione assenze da Covid 19

Linee guida per la gestione di un caso positivo in azienda

 

 


Covid-19, considerazioni e disposizioni oltre i DPCM (clicca qui per scaricare la circolare) 

Indice:

Le festività pasquali al tempo del Covid-19
Il premio presenza si compensa a maggio con F24
Nuova modulistica per convalidare dimissioni in occasione del matrimonio
Colf, indennizzi fino a 600 euro in base all’orario
Collaboratori sportivi, contributo di 600 euro
Il Dl Cura Italia non sospende le verifiche su ritenute e appalti
Durf emessi fino al 29 febbraio validi fino al 30 giugno
Validità del Durc nell’emergenza Covid-19, le indicazioni della Cnce
Sospensione Durc on line per Coronavirus, istruzioni Inp
Coronavirus: sospensione dei termini previsti nel bando Isi
Covid-19: sospensione adempimenti Inpgi
Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile: proroga al 30 giugno 2020
I provvedimenti del Dl “Cura Italia” per i lavoratori dello spettacolo
Contrasto al Covid-19 nel settore dei trasporti
Bonus nido cumulabili con I voucher Covid per servizi di baby sitting
Licenziamenti: se si assiste un disabile stop alla giusta causa fino al 30 aprile

 


COVID-19: perché la Cig non sarà pagata entro il 15 aprile

Con le vigenti normative e disposizioni amministrative è tecnicamente impossibile che i lavoratori possano ricevere quanto maturato a titolo di ammortizzatore sociale entro il 15 aprile. Perché ciò si realizzi occorrono, infatti, modifiche e semplificazioni burocratiche che il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha richiesto da tempo. La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro con l’approfondimento del 30 marzo 2020 ha analizzato le varie criticità procedurali che si incontrano nella gestione degli ammortizzatori sociali, alle quali va affiancato il tema della capienza dei fondi stanziati per coprire tutte le richieste. Anche perché non si conosce ancora quando saranno revocati i provvedimenti di sospensione di alcune attività e rimosso il divieto di libera circolazione delle persone, da cui è scaturita la chiusura di altre. L’approfondimento, al fine di una maggiore chiarezza, contiene un prospetto esemplificativo della procedura di richiesta dell’ammortizzatore, dal quale lo sfasamento temporale risulta evidente. Infine, un allegato con le caratteristiche degli accordi regionali ad oggi approvati, cui è demandata la gestione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD).

Comunicato stampa

Approfondimento Fondazione Studi

 


Emergenza COVID-19. Prime informazioni INPS

A seguito dell’emergenza da COVID-19, sono stati pubblicati i messaggi Inps con le prime informazioni, che vi rimettiamo in allegato.
Le istruzioni operative e procedurali in merito all’applicazione dei diversi ammortizzatori sociali e benefici saranno successivamente rese note con apposita circolare, che sarà pubblicata previo parere favorevole del Ministero vigilante.

Pertanto sarà nostra cura informarvi e tenervi tempestivamente aggiornati in merito.

Messaggio numero 1281 del 20-03-2020_Allegato n 1

Messaggio numero 1286 del 20-03-2020_Allegato n 1

Messaggio numero 1287 del 20-03-2020_Allegato n 1

Messaggio numero 1288 del 20-03-2020_Allegato n 1

 


Emergenza Covid-19: Comunicazioni azienda/lavoratori …senza dimenticare gli adempimenti ordinari in scadenza

Al fine di agevolare alcune dinamiche connesse alla gestione dei rapporti di lavoro nel contesto della attuale emergenza ed alla luce del recentissimo DL “Cura Italia”, inoltriamo due fac simili, che potranno essere da voi personalizzati, di comunicazione rispettivamente per consentire la formalizzazione della richiesta dei permessi/congedi straordinari previsti dal Decreto e per comunicare al lavoratore l’eventuale sospensione/riduzione dell’attività lavorativa.

Nell’occasione alleghiamo altresì una integrazione dello schema “Decreto in pillole” inviato in precedenza.

Infine, ma non in ultimo, nonostante la criticità del momento non possiamo dimenticare alcuni adempimenti ordinari in scadenza ( vedasi allegati relativi) :

– CU2020 ( il termine per l’invio e la consegna resta invariato al 31/03/2020 )

– Normativa Appalti ( entro il 23/03/2020 ovvero 28/03/2020 scade il termine per la trasmissione al committente delle ricevute relative all’avvenuto pagamento delle ritenute fiscali, ove non sospeso).

Download:

modello richiesta permesso dl 17 03 2020

Lettera sospensione o riduzione attività lavorativa

Il Decreto in Pillole – parte 2

Appalti entro il 23 marzo la trasmissione al committente delle ricevute

 


Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020

Il Decreto in Pillole modulo

autodichiarazione_17.3.2020

Alla luce del Decreto Legge in oggetto pubblicato sulla G.U. , dopo la frenetica giornata di ieri densa di confronti e consultazioni in merito, vi alleghiamo una schema che riepiloga “in pillole” i principali contenuti emersi per quanto riguarda il “lavoro”.

Ci preme fin d’ora precisare e sottolineare che tutti i provvedimenti del Decreto Legge in parola, ancorché in vigore, saranno oggetto di successive indispensabili disposizioni attuative ed applicative che vedranno il coinvolgimento dei Ministeri interessati, dell’Inps, delle Regioni e delle Parti Sociali. Pertanto nell’immediato dobbiamo limitarci esclusivamente a quanto sopra ribadendovi nel contempo il nostro tempestivo impegno e supporto sia per gli aspetti informativi che operativi del caso. Nel frattempo stante l’entrata in vigore della normativa, le richieste di congedo speciale ovvero di permessi aggiuntivi ex Legge 104/92, così come disposti dal Decreto, in attesa della predisposizione della relativa modulistica, dovranno comunque essere autorizzate previa richiesta scritta da parte dell’interessato; così come l’azienda potrà comunicare che la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, conseguente all’emergenza in corso, sarà valutata e gestita non esclusivamente o necessariamente attraverso la fruizione di ferie e permessi ma anche facendo ricorso agli specifici ammortizzatori sociali ora previsti.

Per quanto sopra esposto, Vi invitiamo cortesemente ad attenervi alle nostre comunicazioni ed indicazioni al fine di evitare ed alimentare equivoci e/o errate interpretazioni su tematiche delicate e nel contempo complesse quali quelle in discussione che ci vedono tutti coinvolti, aziende e lavoratori.

Siamo presenti ed operativi quotidianamente sia in Studio che da remoto e pertanto contattabili con i consueti riferimenti in vostro possesso; anche noi dobbiamo però tutelare la nostra sicurezza e quella dei nostri collaboratori pur garantendo la massima efficienza e professionalità, pertanto vi chiediamo collaborazione e comprensione privilegiando ove possibile il contatto via mail in luogo di quello telefonico fisso o cellulare.

Con l’occasione, per vostra utilità, alleghiamo infine il nuovo modulo aggiornato di autocertificazione per gli spostamenti pubblicato dal Ministero degli Interni.

 


ULTIM’ORA – EMERGENZA COVID-19

Art. 59 – Rimessione in termini per i versamenti

Coronavirus, modulo telematico di convalida delle dimissioni-risoluzioni consensuali

SOS colf e babysitter

Protocollo di intesa sicurezza sul lavoro – CORONAVIRUS

Aggiornamento Covid-19

 


Scadenza F24 16/03/2020 – Differimento dei termini a seguito dell’emergenza COVID-19

Rendiamo noti i comunicati stampa del 13 marzo 2020, rispettivamente da parte del Mise e dell’Agenzia delle Entrate con i quali è stata anticipata la decisione in merito al differimento del termine che sarà contenuta e formalizzata nel Decreto Legge di prossima emanazione.

Comunicato Mise – Coronavirus, prorogati termini versamenti fiscali 16 marzo, nuove scadenze e sospensioni in prossimo decreto legge

Comunicato Agenzia entrate, pronti a nuovo calendario versamenti

 


Cosa prevede il D.P.C.M. 11 marzo 2020?

Coronavirus, ulteriori e più stringenti disposizioni per tutto il territorio nazionale

 


Ipotesi ammortizzatori sociali speciali Coronavirus

Download documenti:

Coronavirus, limitazioni alla liberta’ di movimento e di azione sul territorio nazionale – (modulo_autodichiarazione_10.3.2020 )

Coronavirus, emergenza estesa a tutto il territorio nazionale

 


Download:

Coronavirus, smart semplice in sei regioni

Smart working easy solo in 11 comuni

Il Coronavirus fa paura ma la privacy dei soggetti va comunque rispettata

Emergenza coronavirus, le misure per il lavoro

Emergenza Coronavirus, accordi a supporto dei settori colpiti

Coronavirus, provvedimenti di sostegno a imprese e lavoratori (zona rossa)

 


LE ASSENZE DAL LAVORO PER CORONAVIRUS

5 SITUAZIONI DA CONOSCERE

Lavoratori assenti dal lavoro per quarantena, malattia o paura del contagio, aziende chiuse o ordinanze con divieto di circolazione: le casistiche nella gestione dei rapporti di lavoro in questi giorni sono le più varie e meno consuete.

La repentina diffusione del contagio del Coronavirus crea situazioni particolari anche nella gestione delle assenze dei lavoratori. Il decreto legge “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, varato il 23 febbraio dal Governo – che assegna ai Ministri ampi poteri di intervento straordinario per delimitare le potenziali occasioni di diffusione dei focolai – ha peraltro incrementato le occasioni in cui le attività lavorative possono essere particolarmente condizionate da interventi di Pubbliche Autorità. Il lavoratore in quarantena va retribuito? Ci si può assentare dal lavoro per timore di contagio? E cosa fare se vengono vietati gli spostamenti? A queste e ad altre domande risponde la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro in questo documento, ipotizzando alcune situazioni che potrebbero realizzarsi nel rapporto di lavoro nei territori interessati dal virus.

 

A CASA PER L’ORDINANZA

Assenza a causa dell’ordine della pubblica autorità, che impedisce ai lavoratori di uscire di casa. In questa situazione si realizza la sopravvenuta impossibilità a recarsi al lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, che resterà, dunque, a casa ma con la retribuzione pagata. In questi casi è evidente che l’assenza del lavoratore non solo è indipendente dalla sua volontà ma, anzi, è necessaria e dettata dal provvedimento d’ordine pubblico, finalizzato alla tutela della salute delle persone. È questo uno dei casi per i quali è stata richiesta l’emanazione di un provvedimento normativo che preveda la Cassa Integrazione Ordinaria per queste tipologie di eventi.

Un’alternativa, laddove possibile, alla tipologia della prestazione lavorativa può essere rappresentata dalla convenzione di accordi di smart working, il lavoro agile che, ai sensi della l. n. 81/2017, può essere svolto in remoto dal lavoratore subordinato, a prescindere dalla sua presenza presso il luogo di lavoro. Normalmente non è richiesto alcun accordo sindacale, mentre è necessario almeno un accordo one-to-one, siglato fra azienda e lavoratore, e una comunicazione obbligatoria depositata dal datore di lavoro sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro. Grazie al D.P.C.M. emanato il 23 febbraio 2020 e relativo alle misure da adottare per contenere il contagio nei comuni delle regioni Lombardia e Veneto, non sarà necessario il preventivo accordo scritto fra le parti.

 

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ AZIENDALE

Tra le possibili misure di contrasto alla potenziale diffusione del virus rientrano anche le previsioni tendenti a vietare l’accesso in un determinato comune o area geografica, nonché la sospensione delle attività lavorative per le imprese e/o la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal comune o dall’area indicata.

In questi casi è di tutta evidenza l’assoluta indipendenza della impossibilità della prestazione lavorativa dalla volontà del lavoratore, essendo l’azienda stessa impedita dal provvedimento dell’autorità pubblica allo svolgimento della normale attività produttiva. Risulta perciò evidente il permanere del diritto alla retribuzione pur in assenza dello svolgimento della prestazione, rendendosi doveroso anche in questo caso il riconoscimento dell’accesso a trattamenti di Cig, come preannunciato dal Ministro del Lavoro.

 

IN QUARANTENA OBBLIGATORIA

Assenza per quarantena stabilita dai presìdi sanitari. Riguarda i lavoratori posti in osservazione, in quanto aventi sintomi riconducibili al virus. Questa ipotesi può comportare l’assenza da parte del lavoratore interessato. In tal caso il CCNL applicato stabilisce le modalità di gestione dell’evento che, comunque, è assimilabile a tutti i casi di ricovero per altre patologie o interventi. Non c’è dubbio che il lavoratore che non può essere presente sul luogo di lavoro in conseguenza dell’applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva, perché ritenuto dall’autorità sanitaria (o comunque pubblica) ricompreso fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa, è da considerarsi sottoposto a trattamento latu sensu sanitario e, pertanto, la sua assenza dovrà essere disciplinata secondo le previsioni, di legge e contrattuali, che riguardano l’assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro.

 

IN QUARANTENA VOLONTARIA

Assenza per quarantena volontaria da parte di persone che scelgono autonomamente di isolarsi pur non avendo sintomi palesi di contagio. Tra le misure di contenimento previste dal governo rientra l’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall’Oms, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. La decisione di adottare, nelle more della decisione dell’autorità pubblica, un comportamento di quarantena “volontaria”, fondata sui predetti presupposti (o anche in ragione del contatto con soggetti ricadenti nelle condizioni previste), nei limiti dell’attesa della decisione circa la misura concreta da adottare da parte dell’autorità pubblica, può rappresentare comunque un comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d’urgenza, e disciplinato conseguentemente come per le astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate dal provvedimento amministrativo.

 

ASSENTI PER PAURA DI CONTAGIO

Assenza autodeterminata da parte di lavoratori che ritengono il fenomeno dell’epidemia sufficiente di per sé a giustificare l’assenza dal lavoro, pur non sussistendo provvedimenti di Pubbliche Autorità che impediscano la libera circolazione. Un’assenza determinata dal semplice “timore” di essere contagiati, senza che ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alle fattispecie previste, non consente dunque di riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità del rifiuto della prestazione. In tal caso si realizza l’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, situazione da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare anche al licenziamento.